La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di estromette gli immobili strumentali dalla sfera professionale a quella personale, tale possibilità è concessa solo ed esclusivamente agli imprenditori individuali e non anche ai lavoratori autonomi. Uno dei limiti a tale operazione è il vincolo del possesso ed utilizzo alla data del 30 Novembre 2007.
L’imprenditore che vuole esercitare detta opzione deve effettuarla entro il 30.04.2008 , con effetto dal 1° Gennaio 2008; tale operazione prevede il versamento di un’imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva.
Possono essere estromessi tutti gli immobili di utilizzo diretto ed esclusivo per l’esercizio dell’impresa (strumentali per destinazione);
Quindi ripeto solo gli immobili strumentali utilizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè se un imprenditore ha un immobile ma non lo utilizza per l’impresa non puo estrometterlo anche se intestato all’impresa.
Al fine di poter operare l’estromissione, l’imprenditore deve possedere l’immobile al 30 Novembre 2007.
Fonte Agenzia Entrate
27-04-2008
è possibile estromettere il fabbricato
di una SRL trasferendolo all’imprenditore, amministratore e socio della stessa ….
Ho notato anche nella circolare AGENZIA DELLE ENTRATE ultima n. 39 del 15/4 che si confonde e si associa impresa con imprenditore individuale.
La legge 30-12-1991 n. 413 art.58 ha invece cambiato e distinto le 2 figure per cui ritengo la cosa fattibile, ….
Perchè i notai non sanno come comportarsi in questo caso ……. essendo gli unici abilitati a fare l’atto di trasferimento ….
Ti consiglio di leggere la circolare 39/E dell’Agenzia delle entrate
tratta il tema da te posto in modo molto esauriente