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Finanziaria 2008: Detrazioni per il coniuge separato divorziato

La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime circa le detrazioni IRPEF per gli assegni versati al coniuge in stato di separazione o divorziato, tale novità riguarda essenzialmente l’effetto retroattivo al periodo d’imposta 2007.

Nello specifico, il soggetto che riceve gli assegni ha diritto ad una detrazione IRPEF maggiore rispetto a quanto precedentemente previsto, ancorché con importi differenziati a seconda dell’ammontare del proprio reddito complessivo.

L’articolo cita che: “Le detrazioni spettano per quei redditi ricevuti in funzione di assegni periodici versati al coniuge per causa di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che costituiscono, per il soggetto erogante, oneri deducibili.

Facendo un calcolo veloce la detrazione lorda spetta nella misura di:

  1. € 1.725,00, se il reddito complessivo non supera € 7.500,00 annue;
  2. € 1.255,00, aumentata del prodotto tra € 470,00 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000,00, diminuito del reddito complessivo, e € 7.500,00, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.500,00 ma non a € 15.000,00.

La detrazione invece si riduce a € 1.255,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000,00 e € 55.000,00 euro annue.

Fonte: Studi di Girolamo

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