Con la Finanziaria 2007 era stato introdotto un regime fiscale agevolato per le operazioni di aggregazione aziendale quali fusioni, incorporazioni etc.
Questa nuova norma era stata inserita al fine di consentire alle aziende il raggiungimento di quella struttura organizzativa, in particolar modo in termini dimensionali, che poteva consentire di competere in un mercato sempre più competitivo ed aperto.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 32/E ha specificato alcune cose in riferimento a tale norma.
Infatti ha ribadito che uno dei requisiti previsti dalla norma per poter fruire dell’agevolazione è l’assenza di rapporti di partecipazione alcuna tra i soggetti che partecipano all’operazione di aggregazione.
Tale condizione risulta limitativa per la concessione dell’agevolazione anche nel caso prospettato in cui una delle società ha occasionalmente detenuto nel proprio portafoglio azioni rappresentative di una quota infinitesimale di un altra società partecipante alla medesima aggregazione aziendale.
Nella risoluzione l’Agenzia ha specificato che:
“La disciplina la valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione delle imprese al beneficio fiscale introdotto dalla legge finanziaria del 2007.
Un bonus fino a cinque milioni di euro, calcolato sul disavanzo da concambio generato da operazioni di fusione e di scissione, oltre che sul maggiore valore iscritto dalla conferitaria in caso di conferimento di azienda “neutrale”, che viene riconosciuto solo in presenza di tre requisiti, uno soggettivo e due oggettivi.
Il primo impone la specificazione della natura giuridica del soggetto nascente, che deve necessariamente essere residente entro i confini dello Stato e qualificato come società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni oppure come società cooperativa e di mutua assicurazione.
Il secondo criterio, detto di operatività, stabilisce l’obbligo per le aggreganti di dimostrare, sulla base dei bilanci, lo svolgimento di un’effettiva attività d’impresa nei due anni precedenti l’aggregazione.
L’altro criterio oggettivo, quello di indipendenza, presuppone che la fusione avvenga tra soggetti che non appartengono allo stesso gruppo societario.
Risultano dunque escluse dalla fruizione del beneficio sia le società legate da un rapporto di partecipazione, sia quelle che risultino controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.”
Fonte Agenzia delle Entrate