Gli invalidi, ai quali un comune d’Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, ZTL, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.
Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. Infatti, spiegano i Giudici che nel prevedere, il rilascio da parte del sindaco di “apposita autorizzazione in deroga”, avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l’art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, così come modificato dall’art. 217, del d.p.r. n. 619/96, specifica che l’autorizzazione è resa nota mediante apposito “contrassegno invalidi” e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell’art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limitato della città di Roma, poiché la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell’elenco dei veicoli autorizzati all’accesso in detta zona.
La Corte, a cui l’interessato si è rivolto dopo che il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dell’invalido sulla base delle sopra richiamate considerazioni.
Avv. J D P
ottimo!! sono invalido e spesso mi chedevo se era possibile utilizzare il contrassegno in altre città o con un auto che non fosse la mia…
Ci mancherebbe di cavolate se ne fanno tante ma almeno i permessi agli invalidi devono valere per tutta italia, altrimenti vorrebbe dire che si è invalidi per Roma e non per Milano?
Fortuna che esistono persone che arrivano in cassazione..