La Finanziaria 2008 ha prevesito ch il coniuge, soggetto passivo Ici, proprietario quindi, che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento del matrimonio, non dovesse risultare assegnatario della casa coniugale, potrà comunque fruire, alle condizioni stabilite dalla norma, dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e delle relative detrazioni.
Nella fattispecie quindi il coniugenon assegnatario della casa si vedeva anche tolta l’agevolazione sull’aliquota ICI ed era “costretto” a pagare l’aliquota ordinaria perche non vi abitava e non poteva essere considerata abitazione principale.
Fonte: Agenzia delle Entrate